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Nell'applicare le norme di cui agli articoli 61 e 62 gli ufficiali che, nell'anno in cui hanno acquisito il titolo alla scelta speciale, non possono conseguire la promozione, sono promossi di mano in mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art63 · fonte del testo