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Nell'applicare le norme di cui agli articoli 61 e 62 gli ufficiali che, nell'anno in cui hanno acquisito il titolo alla scelta speciale, non possono conseguire la promozione, sono promossi di mano in mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi ((salvo sempre il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 11 parole aggiunte.

… mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi aggiunto: salvo sempre il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art63 · fonte del testo