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Nell'applicare le norme di cui agli articoli 61 e 62 gli ufficiali che, nell'anno in cui hanno acquisito il titolo alla scelta speciale, non possono conseguire la promozione, sono promossi di mano in mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi ((salvo sempre il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
