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I tenenti e i capitani di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi della durata di un mese di buon servizio come osservatori, godono di un ulteriore spostamento di posto nel ruolo: se capitani pari a un sedicesimo, se tenenti pari a un sessantaquattresimo dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art65 · fonte del testo