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Quando, nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli, si passi da un grado all'altro, l'ufficiale - qualora non abbia gia' conseguito la promozione per altro titolo - e' promosso, previa regolare procedura di avanzamento, non appena si verifichi una vacanza ed ha diritto al posto di ruolo ed alla data di anzianita' che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art68 · fonte del testo