Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Quando, nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli, si passi da un grado all'altro, l'ufficiale - qualora non abbia gia' conseguito la promozione per altro titolo - e' promosso, previa regolare procedura di avanzamento, non appena si verifichi una vacanza ed ha diritto al posto di ruolo ed alla data di anzianita' che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti. ((E' fatto salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60.
[2]Qualora l'ufficiale avesse diritto ad essere promosso con una data di anzianita' anteriore alla data di validita' del quadro in corso, non si tiene conto del disposto dell'articolo 30)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
