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[1]Per l'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie come dalle annesse tabelle.

[2]A detti ufficiali si applicano i limiti di promovibilita' di cui all'articolo 5.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art75 · fonte del testo