Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Alle proposte di avanzamento ai gradi di tenente, capitano, generale di brigata, o maggior generale, in servizio permanente, concorrono le autorita' giudicatrici, le quali esprimono:
tolto: un giudizio di primo grado, un giudizio di secondo grado, ed eventualmente, un giudizio di terzo grado.
tolto: L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.
tolto: L'avanzamento ai gradi di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello in servizio permanente e' regolato dalle norme degli articoli 47, 49, 50 e 52; l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata in servizio permanente si effettua con le norme dell'art. 40.
tolto: Per i colonnelli e i generali il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra. Il Ministro per la guerra pronuncia altresi' il giudizio decisivo per i maggiori ed i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti dalla Commissione centrale di avanzamento.
tolto: Le modalita' per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.
tolto: Le autorita', giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art5 · fonte del testo