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Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore tecnico automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 20 dicembre 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art87 · fonte del testo