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[1]((I capitani e i maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati, previa classifica, con le norme di cui all'art. 59, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale. I capitani devono trovarsi compresi nella prima meta' del ruolo.
[2]Le norme ed i programmi per gli esami saranno stabiliti con decreto Reale.
[3]I capitani ed i maggiori che hanno superato gli esami di cui sopra sono presi in esame, sono dichiarati promovibili a scelta speciale e sono iscritti sul quadro di avanzamento con le norme di cui al secondo comma dell'art. 60 quando stiano per essere compresi rispettivamente nel primo terzo e nel primo sesto del ruolo. I dichiarati promovibili a scelta speciale conseguono la promozione in ordine di anzianita' non appena entrino nelle dette aliquote di ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo, salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60.
[4]Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianita')).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
