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[1]I maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati dalle autorita' giudicatrici, previa classifica di cui all'articolo 47, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale, purche' compresi nella prima meta' del ruolo.

[2]Lo norme, i programmi per gli esami ed i punti minimi di idoneita' saranno stabiliti con decreto Reale.

[3]I maggiori che hanno superato gli esami sono giudicati per l'avanzamento con le norme di cui all'articolo 60: se dichiarati promovibili, conseguono la promozione in ordine di anzianita' non appena entrino nel primo sesto del ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo.

[4]Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianita'.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art97 · fonte del testo