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[1]L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente e' riservato ai prescelti ed ha luogo ad anzianita' per le promozioni ai gradi di tenente, di capitano, di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello ed a scelta per le promozioni ai gradi di generale di brigata o maggiore generale, di generale di divisione o tenente generale, di generale di corpo d'armata.
[2]L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali secondo l'ordine in cui sono iscritti nel rispettivo ruolo di anzianita'.
[3]L'avanzamento a scelta ha luogo previa graduatoria di merito formata in base alle norme stabilite nella presente legge e nel regolamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
