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[1]((Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto del fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.
[2]L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, e' promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purche' abbia tenuto, prima dalla cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.
[3]Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sara' valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.
[4]Nella, promozione, pero', gli sara' stabilita l'anzianita' che gli sarebbe spettata a suo turno.
[5]La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza.
[6]Se con tale anzianita' risulta, ancora pretermesso nell'avanzamento, puo' ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno un anno, conseguendo l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici)).
Testo in vigore dal 23 dicembre 1944 al 22 dicembre 1955
