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[1]Il complesso delle vacanze di cui all'articolo 34 nei singoli gradi di ciascun ruolo di mobilitazione deve, semestralmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 annesse alla presente legge.
[2]All'uopo, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, il Ministro per la guerra accerta, in ogni grado e ruolo, il numero di vacanze che, sotto la data stessa, si verificano per effetto delle cause di cui ai numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 34 e delle norme contenute nel terzo e quarto comma del presente articolo.
[3]Qualora, a ciascuna delle date del 1° gennaio o del 1° luglio, con tutte le suddette vacanze e con quelle costituite dalle promozioni, si venga a superare il numero di vacanze stabilito dalle tabelle, tutta l'eccedenza e' colmata rispettivamente sotto la data del 1° luglio o del 1° gennaio del semestre successivo con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza e' computata nel numero di vacanze stabilito per detto successivo semestre dalle tabelle e sostituisce il numero stesso qualora risulti ad esso superiore. Agli effetti delle promozioni, le vacanze di cui sopra si considerano come effettuate o verificatesi sotto la data del 1° luglio o del 1° gennaio del citato successivo semestre e le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per il semestre stesso dalle tabelle, anche se superino detto numero.
[4]Tutte le vacanze che, per qualsiasi delle cause indicate nell'articolo 34, si verificano dopo il 1° gennaio od il 1° luglio di ogni semestre sono rinviate al 1° luglio od al 1° gennaio del semestre successivo e sono colmate e computate con le norme del comma precedente.
[5]Qualora, alla data del 1° gennaio o del 1° luglio, non si raggiunga, per tutte le cause dell'articolo 34, in un determinato ruolo e grado, il numero di vacanze obbligatorie stabilito per il semestre dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando nella riserva gli ufficiali piu' anziani di eta' che, alla data suddetta, sono iscritti nei ruoli; a parita' di eta' si colloca nella riserva l'ufficiale di maggiore anzianita' assoluta e relativa nel grado.
[6]Gli ufficiali nei cui confronti debba applicarsi la disposizione di cui al comma precedente e che, dichiarati prescelti, sarebbero entrati in turno di promozione sotto la stessa data in cui debbono essere collocati nella riserva, vengono immessi in detta categoria col grado superiore.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
