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[1]L'avanzamento dei capitani ha luogo mediante classifica, senza corso valutativo, esperimenti o valutazione dei titoli.

[2]I capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, stabiliti, sono prescelti per l'avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art107 · fonte del testo