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[1]Ai capitani ed ai maggiori che abbiano superato appositi esami e' concesso un vantaggio di carriera con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso quale risulta alla data in cui l'ufficiale ha acquisito il titolo:
- a)capitani: un quarto;
- b)maggiori: un terzo.
[2]Le norme ed i programmi degli esami sono stabiliti con decreto Reale.
[3]Per l'ammissione agli esami e per la ripetizione degli stessi, ove l'ufficiale non li abbia superati una prima volta, valgono le norme dell'articolo 60.
[4]Per la concessione del vantaggio, si applicano le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62.
[5]La disposizione contenuta nel 2° comma dell'articolo 105 non si applica nei confronti degli ufficiali che abbiano ottenuto, nel grado, il vantaggio di carriera di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
