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L'avanzamento nei rimanenti ruoli ha luogo, per ruolo, fino al grado:

  • a)tenente generale, per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio sanitario (ufficiali medici), del servizio di commissariato (ufficiali commissari);
  • b)colonnello, per gli ufficiali: del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del servizio di amministrazione, del servizio veterinario, del servizio dei depositi cavalli stalloni, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi e del servizio geografico;
  • c)tenente colonnello, per gli ufficiali del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza).

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art11 · fonte del testo