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L'avanzamento nei rimanenti ruoli ha luogo, per ruolo, fino al grado:
- a)tenente generale, per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio sanitario (ufficiali medici), del servizio di commissariato (ufficiali commissari);
- b)colonnello, per gli ufficiali: del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del servizio di amministrazione, del servizio veterinario, del servizio dei depositi cavalli stalloni, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi e del servizio geografico;
- c)tenente colonnello, per gli ufficiali del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza).
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
