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[1]Gli ufficiali collocati a disposizione o fuori organico anteriormente alla data 1° luglio 1937-XV perche' non prescelti per l'avanzamento e quelli collocati a disposizione in base all'articolo 152 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni, qualora si trovino tuttora nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico e debbano conseguire l'avanzamento ai sensi dell'articolo 111 della presente legge, non potranno ottenere nel nuovo grado anzianita' anteriore alla data 1° luglio 1937-XV.
[2]I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli collocati a disposizione o fuori organico, non prescelti per l'avanzamento nelle anzidette categorie prima del 1° luglio 1937 XV, saranno ripresi in esame per l'avanzamento. Se prescelti, non potranno ottenere nel nuovo grado anzianita' anteriore alla data 1° luglio 1937-XV.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
