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[1]Per gli ufficiali fuori quadro o fuori organico che abbiano conseguito promozioni durante la permanenza nelle categorie stesse, l'anzianita' loro attribuita in tali promozioni sara' nuovamente determinata in conformita' di quanto dispone il primo comma dell'articolo 111; la stessa norma si applica anche per gli ufficiali provenienti dalle categorie fuori quadro e fuori organico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato di appartenere alle categorie stesse.
[2]L'applicazione delle norme contenute nell'articolo 113 e nel presente articolo non comporta retrodatazione di assegni o mutamenti nella misura del trattamento di fuori quadro o di fuori organico fruito dall'ufficiale.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
