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[1]Le norme stabilite dalla presente legge per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei generali in servizio permanente valgono anche per i generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono, pero', valutati per l'avanzamento coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi definitivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore.

[2]La valutazione per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere estesa fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art117 · fonte del testo