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[1]Le norme stabilite dalla presente legge per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei generali in servizio permanente valgono anche per i generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono, pero', valutati per l'avanzamento coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi definitivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore.
[2]La valutazione per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere estesa fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
