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Le autorita' incaricate della valutazione, ai fini dell'avanzamento, degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio sono quelle stabilite per gli ufficiali in congedo dall'articolo 85 con l'avvertenza che, per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di ufficiale generale, la commissione speciale di avanzamento e' sostituita dalla commissione centrale di avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art118 · fonte del testo