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[1]Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31, ma non quelle di cui all'articolo Per la valutazione ai fini dell'avanzamento valgono, per detti ufficiali, le disposizioni stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente, tenendo presente che i capitani in aspettativa per riduzione di quadri non debbono frequentare corsi valutativi o sostenere esperimenti o valutazione dei titoli (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente).
[2]Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, purche' non in contrasto con quelle stabilite dal presente Capo III.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942
