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[1]Ai capitani appartenenti ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del corpo automobilistico, del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico o del servizio geografico, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 od in anni precedenti, che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo, e' concesso un vantaggio di carriera con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari ad un quinto dell'organico in vigore alla data del 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio e' concesso. Per la concessione del vantaggio si applicano le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62.
[2]Gli anzidetti capitani, per ottenere il vantaggio di cui sopra, debbono: essere stati dichiarati idonei nel corso valutativo o negli esperimenti o nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 121, aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. I capitani appartenenti ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio debbono, inoltre, aver compiuto il periodo di comando prescritto dall'articolo 32.
[3]I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volonta', non abbiano avuto la possibilita' di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorita' giudicatrici, essere designati per concorrere al corso valutativo od agli esperimenti od alla valutazione dei titoli di cui al comma precedente. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
