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[1]Per ottenere il vantaggio di carriera stabilito dal precedente articolo, i capitani di cui all'articolo stesso debbono essere designati - previa classifica - con le norme dell'articolo Coloro che abbiano riportato almeno i punti minimi di classifica, parziali e totale, stabiliti dal decreto Reale previsto dall'articolo 12, sono ammessi a frequentare un corso valutativo che si svolgera' secondo le norme da stabilirsi con decreto Reale.

[2]I capitani che, in detto corso, siano stati giudicati non idonei agli effetti della concessione del vantaggio di carriera, ma idonei agli effetti dell'avanzamento ad anzianita', quando dovranno essere valutati per tale avanzamento saranno dispensati dal sostenere il corso valutativo prescritto dall'articolo 12, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'articolo 13.

[3]I capitani che hanno ottenuto il vantaggio di carriera non sono piu' sottoposti al corso valutativo per l'avanzamento ad anzianita'.

[4]I capitani che non abbiano superato il corso valutativo per la concessione del vantaggio di carriera possono ripetere il corso, agli effetti di tale concessione, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

[5]I capitani del corpo automobilistico anziche' al corso valutativo sono sottoposti ad esperimenti con norme da stabilirsi con decreto Reale.

[6]Per i capitani del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio geografico, in luogo del corso valutativo, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art121 · fonte del testo