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Le disposizioni degli articoli 120 e 121 si applicano anche nei riguardi dei capitani - appartenenti ai ruoli delle armi, corpi e servizi indicati nell'articolo 120 - che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1918, ma, per avere conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedono nel proprio ruolo pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1918, od in anni precedenti.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art122 · fonte del testo