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[1]Ai maggiori in servizio di stato maggiore provenienti dai capitani del corpo di stato maggiore ed ai maggiori pure provenienti dal corpo di stato maggiore ed attualmente in rotazione alle truppe di mano in mano che saranno trasferiti nel servizio suddetto e' concesso, con le norme contenute negli articoli 61 e 62, un vantaggio di carriera con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari ad un quarto dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui la concessione del vantaggio e' effettuata.
[2]Detti ufficiali non potranno poi conseguire, nel grado di tenente colonnello, il vantaggio previsto dalla lettera D dell'articolo 61.
[3]Il vantaggio previsto dal primo comma del presente articolo:
- a)sostituisce quello stabilito dall'articolo 14 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419;
- b)non e' concesso ai maggiori trasferiti in servizio di stato maggiore ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del citato Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, e dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, numero 1779, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
