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Il vantaggio stabilito dalla lettera D dell'articolo 61 non e' concesso ai tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore che:

  • a)all'atto della promozione a tenente colonnello abbiano conseguito, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore, il vantaggio previsto dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni;
  • b)siano stati reclutati in base al quarto comma dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, e all'articolo 9 del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779 e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art124 · fonte del testo