Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1]Per i capitani mutilati ed invalidi di guerra, provenienti sia dal servizio permanente sia dalle categorie in congedo, riassunti in servizio, la promozione viene retrodatata per anzianita', ma non per assegni, di tanti posti quanti sono i capitani del servizio permanente (meno anziani dell'ufficiale cui dovrebbe accodarsi il capitano riassunto) che, per effetto dell'avanzamento anticipato previsto dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni o per effetto del vantaggio di carriera di cui all'articolo 120 della presente legge, abbiano conseguito la promozione prima di lui.
[2]Dalla data di anzianita' che gli sara' fissata all'atto della promozione si applica al capitano riassunto il limite di eta' stabilito per il grado di maggiore.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
