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Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono ai ruoli di comando delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico si intendono trasferiti, sotto la data stessa, nei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico di cui all'articolo 5.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
