Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, che fanno parte del ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali sono considerati, agli effetti dell'avanzamento, come costituenti ruolo a parte.
[2]L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, ha luogo ad anzianita' mediante classifica di cui all'articolo 12. I capitani ed i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono prescelti per l'avanzamento. I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica suddetti sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento e del Ministro per la guerra con le norme dell'articolo 14.
[3]I capitani ed i maggiori prescelti sono promossi quando e' promosso ad anzianita' il pari grado dell'arma di appartenenza che li precede nel ruolo della rispettiva arma. I tenenti colonnelli prescelti, sempreche' in possesso del prescritto minimo di permanenza nel grado, sono promossi quando si verifica vacanza nel grado di colonnello del ruolo transitorio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
