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[1]La classifica e' effettuata dalle autorita' stabilite dal Ministro per la guerra le quali assegnano: una classifica di primo grado; una classifica di secondo grado; ed, eventualmente: una classifica di terzo grado.

[2]I punti decisivi di classifica sono assegnati da apposite commissioni nominate dal Ministro per la guerra.

[3]Ciascuna autorita' o le commissioni di classifica possono confermare o modificare i punti attribuiti dalle autorita' precedenti.

[4]L'ufficiale che non riporta almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, stabiliti con il decreto Reale di cui all'articolo 12, e' non prescelto per l'avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art13 · fonte del testo