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[1]Fino al 30 marzo 1943, l'incarico del grado superiore previsto dal terzo comma dell'articolo 31 non puo' essere concesso ai maggiori, ai capitani ed ai tenenti che non abbiano la seguente permanenza minima nel grado: maggiori: tre anni; capitani: cinque anni; tenenti: cinque anni (quattro anni per coloro che abbiano ottenuto vantaggi di carriera).
[2]Fino alla suddetta data del 30 marzo 1943, e' sospesa per i capitani ed i maggiori l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma del citato articolo 31.
[3]Le disposizioni contenute nell'articolo 32, non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1939 e 1940.
[4]Le disposizioni stesse non si applicano inoltre:
- a)agli ufficiali che abbiano gia' compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della presente legge e siano gia' stati destinati ad altri servizi alla data di entrata in vigore della legge stessa;
- b)a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto - in parte - detti periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra la `permanenza minima nei gradi di maggiore, di capitano e di tenente di cui agli articoli 31 e 130 della legge 9 maggio 1940-XVIII n. 370, e' stabilita come segue: maggiore: due anni; capitano: tre anni; tenente: due anni".
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
