Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]A partire dal 1° settembre 1933-XI e' concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente, che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

[2]Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopradette condizioni di servizio.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art131 · fonte del testo