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[1]Gli ufficiali delle varie armi che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile e che hanno conseguita la laurea in chimica perche' destinati a frequentare, in seguito a concorso bandito dal Ministero della guerra, la relativa facolta' presso le Regie universita' sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, sono iscritti nel ruolo dell'arma stessa e, se prescelti, sono promossi, a loro turno, ad anzianita'. Fino alla promozione al grado di colonnello non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

[2]Per i capitani, dopo la classifica di cui all'articolo 12, in luogo del corso valutativo o degli esperimenti, si addiviene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Il capitano giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice prevista dal predetto decreto Reale e' dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento. Il capitano giudicato non idoneo dalla detta commissione e' dichiarato non prescelto.

[3]Ai tenenti, ai capitani ed ai maggiori che abbiano superato appositi esami, da svolgersi in base a norme e programmi stabiliti con decreto Reale, e' concesso lo stesso vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 61 per i pari grado che abbiano superato gli esami. Per l'ammissione agli esami e per la concessione del vantaggio, si applicano le norme contenute negli articoli 60, 61 e 62.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art132 · fonte del testo