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[1]Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli ufficiali di qualsiasi categoria o ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • a)in attesa di rinnovazione della procedura di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente procedura per effetto di avvenuto accoglimento di ricorso straordinario al RE e IMPERATORE, o di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o di ricorso in via amministrativa;
  • b)non giudicati, per qualsiasi motivo, compresa l'aspettativa o la sospensione del giudizio, per un quadro di avanzamento precedente.

[2]Gli ufficiali per i quali la valutazione ai fini dell'avanzamento ha luogo mediante graduatoria di merito, saranno compresi in una delle graduatorie che avranno luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art134 · fonte del testo