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[1]Per i capitani in servizio permanente, sono considerati validi, agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 12, il corso valutativo, gli esperimenti o gli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria superati negli anni 1938 e 1939.
[2]Pertanto detti ufficiali, all'atto in cui dovranno essere valutati per l'avanzamento ad anzianita', saranno sottoposti alla classifica di cui all'articolo 12, ma non dovranno sostenere nuovamente il corso valutativo o gli esperimenti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
