Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. 343 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I quadri di avanzamento a scelta ordinaria e ad anzianita' esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono annullati. I tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli iscritti sui quadri stessi sono, pero', iscritti di ufficio sui nuovi quadri di avanzamento ad anzianita' per l'anno 1940.
tolto: Per le procedure di avanzamento ad anzianita' od a scelta ordinaria per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano state, in base alle disposizioni stabilite dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni, ultimate od iniziate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1940 si osserveranno le seguenti norme:
tolto: a) le procedure per l'avanzamento ad anzianita' gia' ultimate saranno considerate valide, a tutti gli effetti, per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento per l'anno 1940;
tolto: b) le procedure per l'avanzamento a scelta ordinaria gia' ultimate saranno considerate valide, a tutti gli effetti, per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento ad anzianita' per l'anno 1940, se favorevoli all'ufficiale;
tolto: c) le procedure per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta ordinaria iniziate ma non ultimate continueranno ad essere svolte in base alle norme contenute nella presente legge ed, una volta ultimate, saranno ritenute valide, a tutti gli effetti, per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento ad anzianita' per l'anno 1940, soltanto se favorevoli all'ufficiale.
tolto: Le stesse norme valgono per le procedure, relative all'iscrizione dei tenenti, dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli su quadri di avanzamento anteriori a quello del 1940.
tolto: Per l'anno 1940 la ripartizione dei cinque posti di generale di brigata di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 44 avviene:
tolto: a) per i due posti del primo semestre, dopo che sono stati ricoperti i primi 23 posti di generale di brigata ed effettuate le 10 promozioni ad aumento dell'organico dei generali stessi;
tolto: b) per i tre posti del secondo semestre, dopo che sono stati ricoperti i primi 22 posti di generale di brigata ed effettuate le 8 promozioni ad aumento dell'organico dei generali stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art136 · fonte del testo