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[1]Per gli ufficiali della riserva provenienti dalla categoria dell'ausiliaria, le promozioni conseguite durante la permanenza in detta categoria sono computate nel numero delle due promozioni stabilito dall'articolo 72.
[2]Le norme contenute nella lettera d) dell'articolo 114 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni e nel secondo comma dell'articolo 174 della legge stessa, rimangono in vigore per gli ufficiali che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano compiuto un periodo di richiamo in servizio continuativo non inferiore ad un mese e non siano stati gia' valutati una seconda volta per l'avanzamento ai sensi delle disposizioni suddette.
[3]((L'ufficiale, prescelto in seguito alla nuova valutazione, e' promosso con decorrenza dal giorno successive a quello in cui ha compiuto il periodo di servizio minimo di cui al comma precedente, a meno che a tali data non sia stato ancora raggiunto dal turno di avanzamento. La promozione non comporta retrodatazioni di assegni)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
