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[1]Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, il Ministro per la guerra ha facolta' di disporre che i capitani delle varie armi, corpi e servizi compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianita' per gli anni 1940 e 1941 non siano sottoposti a corsi valutativi, esperimenti o valutazione dei titoli. In tal caso, i capitani suddetti che nella classifica di cui all'articolo 12 abbiano riportato almeno i prescritti punti minimi, parziali e totale, saranno prescelti per l'avanzamento ad anzianita'.
[2]La norma contenuta nel comma precedente si applica anche nei confronti dei capitani che debbano essere valutati per l'avanzamento per un quadro anteriore a quello dell'anno 1940 anche se la valutazione venga effettuata in conseguenza di accoglimento di ricorso straordinario al RE e IMPERATORE, o di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ovvero di ricorso in via amministrativa.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
