Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. 129 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il giudizio di avanzamento e' pronunciato dalle autorita' stabilite dal Ministro per la guerra le quali pronunciano: un giudizio di primo grado; un giudizio di secondo grado; ed, eventualmente: un giudizio di terzo grado.
tolto: Ciascuna autorita' giudicatrice puo' confermare o modificare i giudizi pronunciati dalle autorita' precedenti; l'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.
tolto: Per i tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, stabiliti con il decreto Reale di cui all'articolo 12, pronunzia il giudizio la commissione centrale di avanzamento; il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra il quale ha facolta' di decidere anche in difformita' del giudizio espresso dalla commissione centrale.
tolto: Per effetto del giudizio di avanzamento, l'ufficiale puo' essere «prescelto per l'avanzamento» oppure «non prescelto per l'avanzamento».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art14 · fonte del testo