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[1]Quando nei giudizi d'avanzamento o nell'assegnazione dei punti di classifica concorrano due o piu' autorita', ciascuna di esse, a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana, pronuncia successivamente il proprio giudizio od assegna i punti di classifica.

[2]Solamente la commissione centrale di avanzamento e quelle per l'assegnazione dei punti decisivi di classifica giudicano collegialmente.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art18 · fonte del testo