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[1]L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non puo' essere valutato per l'avanzamento, ne' puo' conseguire promozione anche se gia' iscritto sul quadro di avanzamento. All'ufficiale e' data semplice comunicazione della sospensione della valutazione per l'avanzamento o della sospensione della promozione, con le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]Ove, pero', l'esito dell'azione penale o dell'inchiesta o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previa valutazione ai fini dell'avanzamento se non ancora effettuata od in base a nuova valutazione se gia' effettuata) e' promosso, se prescelto per l'avanzamento, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la valutazione o la promozione non fossero state sospese.

[3]La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art21 · fonte del testo