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[1]Quando, eccezionalmente, le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla classifica o alla pronuncia del giudizio di avanzamento, sospendono la classifica o il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni: tale sospensione non puo' protrarsi oltre un anno.

[2]Al termine della sospensione l'ufficiale, se prescelto per l'avanzamento, viene inscritto sul quadro d'avanzamento e promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la sospensione stessa non avesse avuto luogo. La promozione e' effettuata anche se non esista vacanza nel grado superiore.

[3]La sospensione della classifica o del giudizio da parte di una o piu' delle autorita' competenti non dispensa le rimanenti autorita' superiori dall'addivenire - ove lo ritengano - alla classifica o alla pronuncia del giudizio.

[4]Qualora pero' tutte le autorita' precedenti abbiano sospeso la classifica o il giudizio, l'autorita' che si pronuncia per ultima deve anche essa addivenire alla sospensione della classifica o del giudizio.

[5]La commissione centrale di avanzamento, qualora, eccezionalmente, ritenga di non poter addivenire alla valutazione del colonnello o del generale ai fini della graduatoria di cui all'articolo 16, sospende la valutazione stessa, specificandone le ragioni; in tal caso, l'ufficiale sara' valutato con la graduatoria per la formazione del successivo quadro di avanzamento e, se prescelto per l'avanzamento, sara' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la sospensione non fosse intervenuta; la promozione e' effettuata anche se non esista vacanza nel grado superiore.

[6]All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo e' data semplice comunicazione del provvedimento con le modalita' stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art24 · fonte del testo