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Nei casi previsti negli articoli 21, 22 e 23 gli ufficiali la cui valutazione ai fini dell'avanzamento si effettua mediante graduatoria di merito sono valutati con la prima graduatoria che avra' luogo dopo la data sotto la quale il Ministro per la guerra avra' riconosciuto con propria determinazione che siano cessati i motivi per i quali la valutazione per l'avanzamento o la promozione furono sospese.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art25 · fonte del testo