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[1]L'ufficiale compreso nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento puo' rinunziare all'avanzamento, anche dopo essere stato inscritto sul quadro.

[2]L'ufficiale che rinunzia, all'avanzamento e' collocato nella riserva.

[3]Il capitano che non frequenti il prescritto corso valutativo o non sostenga i prescritti esperimenti per l'avanzamento e' considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento, salvo che sia autorizzato dal Ministro per la guerra a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti successivi.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art27 · fonte del testo