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In tutti i casi nei quali si debba rinnovare la valutazione per l'avanzamento e questa debba aver luogo mediante graduatoria di merito, non si addiviene alla rinnovazione della graduatoria effettuata in sede della valutazione annullata ma l'ufficiale e' compreso in una delle graduatorie successive.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
