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[1]L'ufficiale per essere prescelto per l'avanzamento ad anzianita' deve:
- a)avere bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado;
- b)avere raggiunti, nei casi e per i gradi per i quali e' prescritta l'assegnazione di punti di classifica, i punti minimi (parziali e totale) stabiliti;
- c)essere riconosciuto in possesso di tutte le qualita' (di carattere, fisiche, morali, intellettuali, di cultura) necessarie per adempiere degnamente, in pace ed in guerra, alle funzioni del grado superiore;
- d)avere riportata l'idoneita' nei corsi valutativi o nella valutazione dei titoli o negli esperimenti, nei casi e per i gradi per i quali siano prescritti. Tale idoneita' tiene luogo, per i capitani, del riconoscimento di cui alla precedente lettera c);
- e)essere stato dichiarato prescelto per la carica superiore, nei casi per i quali sia prescritto.
[2]I capitani che hanno ottenuto il vantaggio di carriera perche' in possesso di uno dei titoli previsti dal n. II, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 59 non sono sottoposti ai corsi valutativi, alla valutazione dei titoli od agli esperimenti; la concessione del vantaggio suddetto sostituisce, per detti ufficiali, l'idoneita' di cui alla lettera d) del presente articolo.
[3]L'ufficiale, per essere prescelto per l'avanzamento a scelta, deve trovarsi compreso, nella graduatoria prescritta per tale avanzamento, nel numero degli ufficiali che ai sensi dell'articolo 17 occuperanno i posti devoluti alle promozioni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
