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[1]L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento puo' essere promosso solo se esista vacanza nel grado superiore. Soltanto nei casi previsti dalla presente legge le promozioni sono effettuate anche se non esista la vacanza di cui sopra; in tali casi, l'eccedenza creata con la promozione deve essere assorbita con la prima successiva vacanza.
[2]L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento, che abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado ed il periodo di comando prescritti dagli articoli 31 e 32, acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado; tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianita' nel nuovo grado.
[3]La data di decorrenza delle vacanze e le modalita' per fissarla sono stabilite nella presente legge e nel regolamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
