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[1]Costituiscono vacanza agli effetti dell'applicazione del precedente articolo: 1°) le promozioni e gli incarichi del grado superiore a termine dell'articolo 31; 2°) i collocamenti nella riserva per qualsiasi delle cause previste dalla presente legge: 3°) i collocamenti nella riserva od in congedo assoluto per qualsiasi delle cause previste dalla legge sullo stato degli ufficiali; 4°) i decessi, i trasferimenti in altri ruoli, la perdita del grado.
[2]Non costituiscono vacanza i collocamenti in aspettativa per qualsiasi motivo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
