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[1]L'avanzamento degli ufficiali di cui al presente Capo XII ha luogo ad anzianita', od a scelta come stabilito nell'articolo Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento ad anzianita' sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando e' promosso ad anzianita' il pari grado che li precede immediatamente nel ruolo dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.
[2]Per l'avanzamento ai gradi di colonnello e superiori, gli ufficiali prescelti sono promossi quando si verifica la vacanza nel grado o nella carica superiori.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
