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[1]Alle cariche del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio tecnico automobilistico sono prescelti gli ufficiali particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianita'.

[2]L'accertamento dell'idoneita' alla carica superiore e' fatta nei modi stabiliti dal regolamento.

[3]Gli ufficiali non prescelti per la carica sono non prescelti per l'avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art38 · fonte del testo